Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 è pienamente applicabile: chatbot, avatar, sottotitolazioni automatiche e testi generati da IA negli enti pubblici devono essere dichiarati. Il Digital Omnibus — Regolamento (UE) 2026/1744 — ha rinviato gli obblighi sui sistemi ad alto rischio, ma non ha toccato la trasparenza. Per chi lavora nella comunicazione pubblica il tema non è giuridico ma operativo: mappare i sistemi, riscrivere i flussi di pubblicazione, progettare le etichette come microcopy e non come note legali, aggiornare i capitolati. Una guida tecnica alla conformità per uffici stampa e servizi di digitalizzazione PA.

Una data che riguarda chi comunica, non solo chi sviluppa
Il 2 agosto 2026 è la prima data del calendario dell'AI Act che tocca in modo diretto e concreto il mestiere di chi comunica per un ente pubblico. Fino a quel momento il Regolamento (UE) 2024/1689 era rimasto, per gli uffici comunicazione, un tema di lettura: divieti di pratiche inaccettabili dal 2 febbraio 2025, obblighi sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025, materie che riguardavano soprattutto chi sviluppa tecnologia. Con l'applicazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 il perimetro cambia: entra nel flusso di lavoro quotidiano di redazioni interne, portali istituzionali, canali social e contact center.
La domanda utile, dunque, non è più «che cos'è l'AI Act», tema ampiamente coperto e ormai poco distintivo. La domanda è: che cosa devo cambiare lunedì mattina nel mio processo di pubblicazione? È su questo piano — processi comunicativi, architettura dei sistemi, usabilità per il cittadino — che vale la pena ragionare.
L'articolo 50 non introduce un adempimento da chiudere entro una scadenza: riscrive in modo permanente il flusso editoriale di un ente pubblico.
Il calendario riscritto in corsa: cosa dice davvero il Digital Omnibus
Sul calendario circola confusione, ed è comprensibile: è stato riscritto poche settimane prima della scadenza. Il Digital Omnibus sull'IA — Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026 — ha modificato l'AI Act con una tempistica dichiaratamente d'urgenza, proprio per intervenire prima del 2 agosto.
Ciò che è stato rinviato
Gli obblighi del Capo III sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (selezione del personale, istruzione, servizi essenziali, attività di law enforcement) si applicheranno dal 2 dicembre 2027. Quelli relativi all'IA incorporata in prodotti già regolamentati da normative settoriali (Allegato I) slittano al 2 agosto 2028. La motivazione tecnica è nota: gli standard armonizzati necessari alle valutazioni di conformità non erano disponibili.
Ciò che si applica dal 2 agosto 2026
La trasparenza, invece, non è stata rinviata. Dal 2 agosto 2026 sono pienamente applicabili ed esigibili quattro adempimenti che interessano direttamente la comunicazione pubblica:
- Adempimento ai sensi dell'Art. 50, par. 1 — i sistemi che interagiscono direttamente con le persone devono rendere riconoscibile che l'interlocutore è un sistema di IA e non un essere umano, salvo che la circostanza sia già evidente. Riguarda chatbot, assistenti vocali, agenti conversazionali dei portali.
- Adempimento ai sensi dell'Art. 50, par. 2 — i fornitori di sistemi che generano o manipolano contenuti sintetici (audio, immagine, video, testo) devono garantire una marcatura leggibile dalle macchine e la rilevabilità del contenuto come artificiale.
- Adempimento ai sensi dell'Art. 50, par. 3 — chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte. Adempimento spesso trascurato, ma rilevante per i contact center che adottano analisi automatica del tono delle chiamate.
- Adempimento ai sensi dell'Art. 50, par. 4 — chi produce o diffonde deepfake deve dichiararne l'origine artificiale; chi pubblica testi generati o manipolati da IA per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo, salvo che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale con assunzione di responsabilità editoriale.
L'art. 50, par. 5 completa il quadro sul piano comunicativo: le informazioni vanno fornite in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. È una prescrizione di design dell'informazione, non di redazione legale.
La precisazione sul 2 dicembre 2026
Va chiarito un punto su cui si leggono spesso ricostruzioni imprecise: la marcatura tecnica dell'art. 50, par. 2 non è stata rinviata in blocco. Si applica dal 2 agosto 2026; il 2 dicembre 2026 è il termine del periodo transitorio riservato ai sistemi di IA generativa già immessi sul mercato prima del 2 agosto — una finestra di quattro mesi introdotta dall'Omnibus per consentire l'adeguamento del parco applicativo esistente. I contenuti generati e pubblicati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente, anche se l'allineamento è consigliato.
La revisione umana è il perno, non un cavillo
Per un ufficio stampa istituzionale l'eccezione dell'art. 50, par. 4, secondo periodo, è la disposizione più importante dell'intero impianto. Un comunicato su una questione di interesse pubblico redatto con il supporto di un large language model e poi verificato, corretto e sottoscritto da un professionista che se ne assume la responsabilità editoriale non richiede etichetta. Un contenuto pubblicato senza quel passaggio, sì.
La conseguenza organizzativa merita di essere resa esplicita: l'AI Act ha messo per iscritto ciò che la deontologia professionale già chiedeva, cioè che qualcuno metta la faccia sul testo. Nel contesto italiano questo si innesta su un assetto preesistente e coerente: la legge 150/2000 affida gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni a personale iscritto all'albo dei giornalisti, e la legge 23 settembre 2025, n. 132 ribadisce il principio antropocentrico e la tracciabilità dei processi, mantenendo la decisione finale in capo alla persona fisica. Sul piano della governance nazionale, la stessa legge individua in AgID e ACN le autorità per l'intelligenza artificiale.
L'obbligo di dichiarare i testi generati da IA rafforza il ruolo del professionista della comunicazione dentro la PA: la firma umana non è un formalismo, è la condizione che rende superflua l'etichetta.
Tradotto in procedura: serve un punto di sign-off documentato nel workflow di pubblicazione. Chi ha un CMS con stati redazionali può implementarlo come campo obbligatorio — «revisione umana effettuata da», con marca temporale — trasformando un requisito normativo in metadato di processo. È il modo più economico di rendere dimostrabile la conformità senza appesantire la redazione.
Primo passo concreto: la mappatura dei punti di generazione
Nessuna procedura funziona se l'ente non sa dove l'IA è già in funzione. Il censimento interno dovrebbe coprire, come minimo:
- il chatbot del portale istituzionale e l'assistente vocale del contact center;
- la sottotitolazione automatica nei video di riunioni in streaming e la trascrizione dei verbali;
- gli avatar sintetici e le voci artificiali nei video istituzionali;
- i generatori di immagini per le card social e per la grafica delle campagne;
- i traduttori automatici delle pagine multilingue e i servizi di sintesi vocale per l'accessibilità;
- gli strumenti di summarization applicati ad atti e delibere pubblicati in open data.
Molte amministrazioni scopriranno di avere funzionalità di IA generativa attivate silenziosamente dentro suite acquistate da fornitori terzi, di cui l'ufficio comunicazione ignorava l'esistenza. È l'aspetto più interessante dal punto di vista dell'e-government: la mappatura non è un esercizio di compliance, è un inventario dell'architettura applicativa che quasi nessun ente possiede in forma aggiornata.
La matrice delle responsabilità: fornitore o deployer?
Dalla mappatura discende la distinzione che determina gli obblighi. L'ente che utilizza un servizio di IA è tipicamente deployer: risponde dell'informativa sull'interazione, dell'etichettatura dei deepfake e dei testi pubblicati. L'ente che sviluppa internamente un sistema, o che lo personalizza e lo mette a disposizione con il proprio marchio, può assumere la posizione di fornitore, con l'onere aggiuntivo della marcatura machine-readable e del meccanismo di rilevazione. Una tabella a tre colonne — sistema, ruolo, obbligo applicabile — è lo strumento minimo di governo.
Il rischio più concreto per un ente pubblico è il cosiddetto "vendor lock-in normativo" o lo spostamento inconsapevole di responsabilità: se la PA modifica sostanzialmente un sistema esistente o lo distribuisce sotto il proprio nome/marchio istituzionale, la legge la qualifica automaticamente come Provider, facendole carico di pesanti obblighi ingegneristici ed extra-comunicativi (come la marcatura machine-readable).
Come si scrive un'etichetta: la disclosure è comunicazione, non nota legale
Qui si gioca la differenza tra conformità formale e conformità efficace. Una disclosure scritta male genera più sfiducia di quanta ne prevenga: se il cittadino legge un avviso oscuro in corpo 8, l'effetto è sospetto, non trasparenza. L'etichetta va progettata come microcopy, con gli stessi criteri di leggibilità delle linee guida di design per i servizi digitali della PA e con attenzione ai requisiti di accessibilità.
A puro titolo esemplificativo, ecco alcune ipotesi di formule utilizzabili, ovviamente assicurandosi di adattarle al registro ed alla reale configurazione dei servizi dell'ente:
- In calce a un comunicato non revisionato integralmente: «Questo testo è stato prodotto con il supporto di un sistema di intelligenza artificiale. I dati e i riferimenti provengono dagli atti ufficiali dell'ente.»
- Primo messaggio di un chatbot: «Sono un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Posso indicarti procedure e modulistica; per istruttorie e casi personali ti metto in contatto con un operatore.»
- Descrizione di un post social con immagine generata: «Immagine creata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo. Non raffigura persone o luoghi reali.»
- Video con voce o avatar sintetici: dichiarazione in sovrimpressione nei primi secondi, ripresa nei metadati e nella descrizione del canale.
- Sottotitoli automatici: «Sottotitoli generati automaticamente; in caso di difformità fa fede la registrazione audio-video.»
Nel caso dei deepfake istituzionali — ricostruzioni storiche, campagne di sensibilizzazione, doppiaggi sintetici — l'indicazione deve essere percepibile durante la fruizione, non relegata ai crediti finali.
Un'etichetta ben scritta non allontana il cittadino: gli spiega perché può continuare a fidarsi della fonte.
Il livello tecnico: marcatura, metadati e interoperabilità
La marcatura leggibile dalle macchine è un problema di infrastruttura, non di redazione. Le soluzioni disponibili — watermarking nel segnale, metadati di provenienza secondo standard aperti, fingerprinting — richiedono che l'ente verifichi due cose: che il fornitore le implementi effettivamente e che la pipeline interna non le distrugga. È il rischio più sottovalutato: un'immagine correttamente marcata all'origine può perdere i metadati passando per un ridimensionamento automatico, un plugin di ottimizzazione o l'esportazione da un CMS. La conformità, in altre parole, dipende dalla catena di lavorazione, non dal singolo strumento.
Per orientarsi, il riferimento operativo è il Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, pubblicato dalla Commissione il 10 giugno 2026, valutato adeguato dalla Commissione l'8 luglio e avallato dal Comitato europeo per l'IA il giorno successivo; a fine luglio 2026 contava circa 190 firmatari. L'adesione è volontaria, ma offre un percorso presuntivo di conformità: chi non aderisce deve dimostrare la conformità con mezzi equivalenti. Il Codice si articola in due sezioni — regole di marcatura e rilevazione per i fornitori, regole di etichettatura di deepfake e testi per i deployer — ed è integrato dalle Linee guida della Commissione sull'articolo 50, adottate il 20 luglio 2026.
Per l'approfondimento tecnico in lingua inglese, tre riferimenti autorevoli: le Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems della Commissione europea, che delimitano l'ambito applicativo dell'art. 50; la pagina ufficiale del Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, con il testo e l'elenco dei firmatari; e l'analisi di Goodwin «Not Delayed, Not Deferred: EU AI Act Transparency Obligations Are Now in Force», utile per la lettura del rapporto tra Omnibus e trasparenza. Sul solo Regolamento (UE) 2026/1744 è chiara la sintesi di White & Case, «EU AI Omnibus enters into force, amending the AI Act».
La clausola contrattuale: dove la conformità diventa strutturale
L'ente non produce da solo i propri contenuti. Agenzie di comunicazione, service video, fornitori di piattaforme conversazionali e di sottotitolazione sono parte della catena. Inserire negli affidamenti una clausola dedicata è la misura a maggior rendimento: obbligo di conformità all'art. 50, consegna dei contenuti già marcati secondo standard interoperabili, dichiarazione dei sistemi di IA impiegati nella produzione, impegno a mantenere i metadati di provenienza lungo tutte le fasi di post-produzione e conservazione della documentazione a supporto.
Il tema si collega al lavoro di AgID sulle Linee guida per l'adozione, lo sviluppo e il procurement dei sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione, che collocano queste verifiche nel ciclo di vita dell'acquisizione. Sul versante sanzionatorio, l'art. 99, par. 4, dell'AI Act prevede per la violazione dell'art. 50 sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo; per le autorità e gli organismi pubblici, l'art. 99 rimette agli Stati membri la determinazione della misura in cui tali sanzioni siano applicabili. Il che sposta il baricentro dal rischio pecuniario a quello reputazionale e di responsabilità dirigenziale.
Trasparenza come asset reputazionale
C'è una lettura strategica che gli enti locali possono adottare, e conviene loro. Dichiarare dove si usa l'intelligenza artificiale, e perché, in un momento in cui la fiducia nelle fonti istituzionali è la risorsa più scarsa dell'ecosistema informativo, è un investimento più che un onere. Una pagina «Come usiamo l'intelligenza artificiale» sul portale — quali sistemi, per quali finalità, con quali presidi di revisione umana e a chi rivolgersi per segnalare un errore — costa poco e produce un effetto che nessuna campagna può comprare: rende verificabile la promessa di correttezza.
Nel quadro degli investimenti in digitalizzazione PA avviati con il PNRR, l'articolo 50 arriva come test di maturità organizzativa. Non chiede tecnologia nuova: chiede che l'ente sappia dire, in ogni momento, chi ha scritto cosa e con quali strumenti. È esattamente la domanda a cui una buona amministrazione dovrebbe già saper rispondere.
F.A.Q. - Frequently Asked Questions
Un comune deve etichettare i comunicati stampa scritti con ChatGPT?
Non necessariamente. L'art. 50, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1689 esclude l'obbligo quando il testo, pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità editoriale. Un comunicato verificato e firmato dal responsabile dell'ufficio stampa rientra in questa ipotesi. In assenza di quel passaggio documentato, l'etichetta è dovuta. È quindi consigliabile tracciare il sign-off redazionale nel CMS.
Il chatbot del portale comunale deve dichiarare di essere un'intelligenza artificiale?
Sì. Dal 2 agosto 2026 l'art. 50, par. 1, impone che gli utenti siano informati di stare interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò risulti evidente a una persona ragionevolmente informata. La prassi consigliata è una dichiarazione nel primo messaggio della conversazione, ripresa nell'etichetta del widget e nell'informativa collegata, con indicazione chiara del canale di contatto con un operatore umano per le istruttorie che richiedono valutazione discrezionale.
Cosa deve fare un ente che ha acquistato il sistema di IA da un fornitore esterno?
Va anzitutto definito il ruolo: l'ente che si limita a utilizzare il servizio è generalmente deployer e risponde dell'informativa sull'interazione e dell'etichettatura dei contenuti diffusi; il fornitore risponde della marcatura leggibile dalle macchine e del meccanismo di rilevazione. In pratica occorre censire i sistemi attivi, formalizzare la matrice delle responsabilità e integrare i contratti con una clausola che imponga la conformità all'art. 50 e la consegna dei contenuti già marcati secondo standard aperti, verificando che la pipeline interna di pubblicazione non rimuova i metadati di provenienza.
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