A oltre un quarto di secolo dalla sua entrata in vigore, la legge 7 giugno 2000, n. 150 resta l'architettura portante della comunicazione istituzionale italiana, ma è ferma a una geografia dei media che il digitale ha reso irriconoscibile. Mentre la riforma legislativa è in stallo, la disciplina si aggiorna dal basso: il protocollo ANCI-FNSI rinnovato il 28 gennaio 2026 e il nuovo Quaderno operativo sul reclutamento del giornalista pubblico stanno ridisegnando profili e procedure per gli enti locali. Analizziamo tre nodi strutturali — obsolescenza tecnologica, sovradimensionamento per i piccoli Comuni e confine tra comunicazione istituzionale e politica — con lo sguardo di chi progetta flussi digitali, non solo norme.

Una «magna carta» scritta prima dei social network
La legge 150/2000, intitolata «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», ha superato i ventisei anni di vigenza. È il testo che ha dato dignità normativa alla comunicazione pubblica in Italia, distinguendo per la prima volta tra informazione — rivolta ai mezzi di comunicazione di massa attraverso l'ufficio stampa — e comunicazione esterna e interna, affidata all'URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico). A questi due presidi la norma affianca, con l'articolo 7, la figura del portavoce, deputato ai rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Il punto di partenza di qualsiasi analisi seria è cronologico. Nel 2000, quando il legislatore disegnava questa tripartizione, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram e WhatsApp non esistevano. L'architettura della legge fotografa un ecosistema informativo in cui i canali erano pochi, verticali e ben distinti: la carta stampata, la radio, la televisione. La separazione funzionale tra URP, ufficio stampa e portavoce nasceva come garanzia di specializzazione, coerente con quella geografia mediatica.
La legge 150/2000 è stata concepita per un mondo in cui i canali di contatto tra cittadino e istituzione si potevano contare sulle dita di una mano: oggi quel presupposto architetturale è semplicemente venuto meno.
Il cittadino del 2026 entra in contatto con l'ente in modo indifferente e continuo: da un post pubblicato sulla pagina del Comune, da una chat di assistenza, da uno sportello fisico, dall'app IO, da un articolo di giornale ripreso da un comunicato stampa. E si aspetta, giustamente, la stessa risposta e lo stesso tone of voice da tutti questi punti di contatto. In termini di architettura dei sistemi, la tripartizione novecentesca produce oggi un effetto controintuitivo: quella che era garanzia di qualità diventa, purtroppo, fonte di incoerenza del messaggio, perché frammenta in silos organizzativi separati ciò che l'utente vive come un'unica esperienza conversazionale.
La riforma in stallo e il cantiere aperto nel 2020
Il tentativo di aggiornare la cornice normativa non è mancato. Nel gennaio 2020 il Ministero per la Pubblica Amministrazione aveva aperto un tavolo di riforma, culminato il 16 giugno 2020 in un documento programmatico articolato in dieci punti — coordinato da Sergio Talamo — che prefigurava una communication room in cui giornalisti e comunicatori potessero convivere in un unico presidio integrato, superando la rigida separazione delle funzioni. Da allora, tuttavia, nessun testo di riforma è approdato in Parlamento.
Il risultato è un vuoto di sistema che il settore ha iniziato a colmare per altre vie. È qui che si colloca la tesi centrale di questa analisi: in assenza di riforma legislativa, la disciplina della comunicazione pubblica si sta riscrivendo per via contrattuale e amministrativa. I profili professionali oggi esistono e sono definiti nei contratti collettivi, ma manca la cornice strategica che dovrebbe dare loro senso.
Il protocollo ANCI-FNSI e il giornalista pubblico
Il segnale più concreto arriva dal fronte contrattuale. Il protocollo d'intesa tra ANCI e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), originariamente siglato il 6 luglio 2022, è stato rinnovato il 28 gennaio 2026 dal presidente ANCI Gaetano Manfredi e dalla segretaria generale FNSI Alessandra Costante. Nel febbraio-marzo 2026 è seguito il 60° Quaderno operativo ANCI, intitolato «Il reclutamento di personale giornalistico negli enti locali — Linee guida per la definizione del bando di selezione».
Il documento fornisce ai Comuni indicazioni pratiche per strutturare le procedure selettive del profilo di «Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (settore informazione)», collocato nell'Area dei funzionari e della elevata qualificazione secondo l'Allegato D del CCNL Funzioni locali. Come sintetizza lo stesso presidente ANCI, l'obiettivo è che «i Comuni, a prescindere dalle proprie dimensioni, possano contare su uffici stampa strutturati e personale giornalistico formato, capace di gestire la complessità dei nuovi linguaggi mediatici».
Si genera così un paradosso su cui vale la pena riflettere: i profili professionali esistono nei CCNL — giornalista pubblico, specialista della comunicazione istituzionale, specialista nei rapporti con i media — ma la legge che dovrebbe orchestrarli in una strategia coerente è quella del 2000. È come avere API moderne e ben documentate che devono girare su un'architettura legacy progettata per esigenze completamente diverse.
Il social media e digital manager e la legge 132/2025 sull'IA
Se il protocollo ANCI-FNSI presidia il versante giornalistico, altri due interventi normativi recenti confermano che la disciplina della comunicazione pubblica si sta aggiornando a tasselli, senza toccare l'impianto della 150. Il primo è la legge 9 maggio 2025, n. 69 — di conversione del cosiddetto Decreto PA (D.L. n. 25/2025) — che ha introdotto negli organici delle pubbliche amministrazioni la figura del social media e digital manager. È un riconoscimento atteso da anni: la norma consente agli enti di individuare, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, uno o più profili con competenze in comunicazione, gestione dei social network e tecnologie digitali, deputati a presidiare i canali istituzionali online. Colma così, sul piano dei ruoli, proprio quel vuoto che la 150/2000 lasciava scoperto, dando dignità professionale a una funzione fino a ieri spesso affidata all'improvvisazione o a consulenze esterne prive di continuità.
Il legislatore riconosce il ruolo del social media e digital manager, ma lo innesta su una legge di sistema — la 150/2000 — che continua a ignorare l'esistenza stessa dei canali che quella figura è chiamata a governare.
Il secondo tassello è la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in vigore dal 10 ottobre 2025 e primo quadro nazionale di raccordo con il Regolamento UE 2024/1689 (l'AI Act). Sotto il profilo IT e dei processi, l'articolo 14 è quello che più interessa il comunicatore pubblico: stabilisce che le amministrazioni impiegano l'intelligenza artificiale per incrementare l'efficienza, ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare i servizi al cittadino, ma «assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo». Il principio cardine è quello antropocentrico: l'IA ha funzione «strumentale e di supporto», mentre la responsabilità del provvedimento resta interamente in capo alla persona. Sul fronte comunicativo, inoltre, il nuovo art. 612-quater del codice penale sanziona l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l'IA idonei a ingannare sulla loro genuinità — un presidio diretto contro i deepfake che tocca in pieno la gestione dei flussi digitali istituzionali. Ne discende una conseguenza operativa: chi gestisce i canali di un ente dovrà presto dichiarare quando un contenuto è generato o assistito dall'IA, es
L'obsolescenza tecnologica
Il primo nodo è già stato introdotto ed è il più evidente sotto il profilo IT e dei processi comunicativi. La digitalizzazione PA ha trasformato la comunicazione da attività di disseminazione unidirezionale a gestione di un dialogo multidirezionale e in tempo reale. La letteratura internazionale lo documenta con chiarezza: il rapporto OECD Report on Public Communication descrive la public communication come uno strumento primario di two-way engagement con i cittadini, capace di sostenere la fiducia istituzionale quando è trasparente e concepita come scambio bidirezionale.
Quando la funzione di ascolto e di gestione della comunità digitale non è riconosciuta come attività istituzionale, l'ente si trova a presidiare i canali più frequentati dai cittadini senza una cornice normativa che ne definisca ruoli, responsabilità e competenze.
Un secondo riferimento utile è il Social Media Playbook del Government Digital Service britannico, che tratta i social non come vetrina ma come strumento operativo di customer service, open policy-making e raccolta di user insight, con obiettivi misurabili e KPI definiti. È la logica del «digital by design» che l'OECD, nel report del 2021, indica come traiettoria obbligata: gli enti devono identificare obiettivi strategici per l'uso delle piattaforme e dotarsi di policy interne efficaci, perché l'uso dei social nella PA «non è più una questione di scelta».
La legge 150/2000 non contempla nulla di tutto questo. Non disciplina la gestione della community, non riconosce l'ascolto attivo come funzione istituzionale, non fornisce criteri per l'usabilità dei contenuti digitali. La conseguenza è che ogni ente naviga a vista, con effetti diretti sulla qualità dei servizi al cittadino e sull'accessibilità dei flussi informativi — un tema che l'OECD collega direttamente all'inclusione digitale e alla lotta al digital divide.
Il sovradimensionamento per i piccoli enti
Un secondo nodo riguarda la scalabilità organizzativa. La legge impone strutture di comunicazione che sono sproporzionate rispetto alle dotazioni organiche dei Comuni minori, i quali formalmente dovrebbero dotarsi di presidi che non hanno le risorse per mantenere.
La ricerca internazionale conferma che il problema non è solo italiano. Un studio del 2026 pubblicato sul World Journal of Advanced Research and Reviews individua tra le sfide emergenti della government communication proprio il divario di competenze e risorse tra amministrazioni di dimensioni diverse, sottolineando come la gestione professionale dei nuovi canali richieda personale con competenze specialistiche difficili da reperire nei contesti più piccoli.
La soluzione, peraltro già presente nell'ordinamento, è la gestione associata prevista dall'articolo 9 della stessa legge 150, che consente agli enti di condividere uffici e funzioni di comunicazione. È una previsione quasi mai attuata, eppure in chiave informatica è la più promettente: corrisponde alla logica dei servizi condivisi e delle shared platforms che il Digital Government Outlook 2026 dell'OECD indica come standard operativo, raccomandando che infrastrutture digitali comuni — dai sistemi di condivisione dati all'identità digitale — diventino «a standard part of how governments work every day».
Il confine tra istituzione e politica
Il nodo più delicato è connesso alla ragione fondativa della norma. La legge 150/2000 distingue nettamente la comunicazione istituzionale — al servizio del cittadino e della trasparenza dell'azione amministrativa — dalla comunicazione politica, che appartiene alla sfera del consenso. Il portavoce dell'articolo 7, non a caso, ha compiti di raccordo politico-istituzionale e non può esercitare attività giornalistica per la durata dell'incarico.
In una fase storica di forte personalizzazione della leadership, il presidio di quel confine diventa cruciale, soprattutto sui canali digitali dove la linea tra il profilo dell'ente e quello del sindaco o dell'assessore è tecnicamente sottile. L'assenza di una policy nazionale in tal senso — più volte annunciata e mai emanata — ha lasciato ogni amministrazione a negoziare da sola questo equilibrio. Il tema tocca la governance dei dati e la titolarità degli account: chi possiede i follower? Cosa accade al patrimonio informativo di una pagina istituzionale al cambio di amministrazione? Sono domande che l'ingegneria dei sistemi risolverebbe con policy chiare di ownership, ma che la norma non affronta.
Una riforma seria dovrebbe rafforzare il confine tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, non attenuarlo: è precisamente il presidio di quella distinzione a giustificare l'esistenza stessa della legge 150.
Cinque punti minimi per una «legge 151»
Per non fermarsi alla diagnosi, è possibile delineare in modo costruttivo cinque contenuti minimi di un'eventuale riforma, letti attraverso la lente dell'e-government e dell'innovazione dei processi:
1. Neutralità tecnologica del testo. La norma dovrebbe descrivere funzioni (informare, ascoltare, dialogare, rendicontare) e non canali specifici, così da non invecchiare al ritmo delle piattaforme. È lo stesso principio di future-proofing che guida la buona progettazione software.
2. Riconoscimento dell'ascolto e della gestione della comunità digitale come attività istituzionale a pieno titolo, con competenze e responsabilità definite, superando l'idea che il community management sia un'appendice accessoria.
3. Obbligo di piano di comunicazione annuale collegato al ciclo della performance, per ancorare la comunicazione a obiettivi misurabili e KPI — esattamente la logica del playbook britannico e delle raccomandazioni OECD.
4. Gestione associata incentivata per i piccoli enti, rendendo operativo l'articolo 9 attraverso servizi condivisi e piattaforme comuni, in linea con il paradigma del PNRR sulla digitalizzazione e con l'approccio shared infrastructure.
5. Norma di raccordo con l'AI Act e obblighi di trasparenza sui contenuti generati da intelligenza artificiale. Il Digital Government Outlook 2026 dell'OECD avverte che «l'AI avanza più velocemente dei meccanismi di fiducia necessari a governarla»: una comunicazione pubblica moderna deve dichiarare quando un contenuto è generato o assistito da AI.
Conclusione: la riforma dal basso e il rischio dell'incoerenza
Il quadro che emerge è quello di un settore vitale che si aggiorna con gli strumenti che ha a disposizione. Il protocollo ANCI-FNSI e le linee guida sul giornalista pubblico sono passi concreti e positivi, che portano professionalità e uniformità nei bandi degli enti locali. Ma la riforma per via contrattuale, per sua natura, può definire i ruoli senza poter ridisegnare l'architettura. È un aggiornamento del middleware mentre il sistema operativo resta quello del 2000.
La sfida dei prossimi anni sarà colmare questo scarto tra profili moderni e cornice datata, mettendo al centro non la logica dell'adempimento ma quella del servizio: flussi digitali coerenti, usabilità per il cittadino, dati aperti e interoperabili, fiducia istituzionale. La comunicazione pubblica, in fondo, è oggi una questione di architettura dell'informazione prima ancora che di diritto amministrativo.
F.A.Q. - Frequently Asked Questions
Cosa disciplina la legge 150/2000 nella Pubblica Amministrazione?
La legge 7 giugno 2000, n. 150 disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Distingue tre presidi principali: l'URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) per la comunicazione con i cittadini, l'ufficio stampa — composto da giornalisti iscritti all'albo — per i rapporti con i mezzi di informazione, e il portavoce (art. 7) per i rapporti politico-istituzionali. È tuttora vigente, con ultimo aggiornamento pubblicato il 28 dicembre 2024.
Chi è il giornalista pubblico e come viene reclutato negli enti locali?
Il giornalista pubblico è lo «Specialista nei rapporti con i media (settore informazione)», un profilo iscritto all'albo dei giornalisti e collocato nell'Area dei funzionari e della elevata qualificazione del CCNL Funzioni locali. Il suo reclutamento è oggi guidato dal 60° Quaderno operativo ANCI, nato dal protocollo ANCI-FNSI rinnovato il 28 gennaio 2026, che fornisce ai Comuni linee guida uniformi per la redazione dei bandi di selezione.
Perché la legge 150/2000 è considerata da aggiornare rispetto al digitale?
Perché è stata scritta prima della diffusione dei social network e disciplina URP, ufficio stampa e portavoce come funzioni separate, secondo una geografia dei media oggi superata. Non contempla la gestione delle community digitali, l'ascolto attivo online, l'accessibilità dei contenuti digitali né il raccordo con l'AI Act. In un contesto in cui il cittadino contatta l'ente indifferentemente da social, chat, app e sportelli, la separazione delle funzioni può generare incoerenza del messaggio e inefficienze nei servizi al cittadino.
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