A ventisei anni dall'approvazione, la legge 150/2000 resta l'unica legge quadro sulla comunicazione pubblica, ma non conosce social network, chat né intelligenza artificiale. La riforma avviata nel 2020 non è diventata legge e il settore si aggiorna per tasselli: il protocollo ANCI-FNSI sugli uffici stampa, il social media e digital manager della legge 69/2025, i principi sull'IA della legge 132/2025 e gli obblighi di trasparenza dell'AI Act applicabili dal 2 agosto 2026. Ecco cosa cambia per gli enti, cosa resta scoperto e cosa conviene fare subito.

Ventisei anni dopo, l'impianto della legge 150 è ancora quello
La legge 7 giugno 2000, n. 150, «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è ancora oggi l'unica legge quadro sulla comunicazione degli enti pubblici. Nel frattempo il Parlamento ha riconosciuto il social media manager, ha approvato una legge nazionale sull'intelligenza artificiale e l'Unione europea ha reso applicabili, dal 2 agosto 2026, gli obblighi di trasparenza dell'AI Act. Nessuno di questi interventi ha toccato l'architettura della 150: il sistema si aggiorna ai margini, il centro resta fermo al 2000.
Il testo consultabile su Normattiva distingue l'informazione, rivolta ai mezzi di comunicazione di massa, dalla comunicazione esterna e interna. La prima passa per il portavoce (art. 7) e per l'ufficio stampa (art. 9); la seconda per l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP, art. 8) e per strutture analoghe come gli sportelli unici e polifunzionali. Il portavoce, che può essere anche esterno all'amministrazione, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e, per tutta la durata dell'incarico, non può lavorare nel giornalismo, nella radiotelevisione, nella stampa o nelle relazioni pubbliche.
Un punto va chiarito: la legge non obbliga ogni ente ad avere un ufficio stampa. L'art. 9 stabilisce che le amministrazioni «possono dotarsi, anche in forma associata» di un ufficio stampa, mentre l'art. 6 affida a ciascuna la definizione di strutture e servizi nei limiti delle risorse disponibili. Obbligatorio è l'URP, previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La debolezza della 150, quindi, non sta nell'eccesso di prescrizioni ma nella loro facoltatività.
La legge 150 non è troppo rigida: è facoltativa dove servirebbe una regola e muta proprio sui canali in cui oggi passa gran parte del dialogo tra cittadini e amministrazioni.
Una legge scritta prima dei social network
Quando la legge fu approvata, nessuna delle piattaforme social oggi più usate dagli enti esisteva. La tripartizione tra portavoce, ufficio stampa e URP rifletteva un ecosistema fatto di pochi canali verticali: quotidiani, radio, televisione, sportello. La separazione delle funzioni garantiva una specializzazione coerente con quel quadro.
Oggi il cittadino passa dal post della pagina comunale alla chat di assistenza, dallo sportello fisico alla notifica sull'app IO, e si aspetta la stessa risposta ovunque. Uffici che rispondono a catene diverse, uno ai giornalisti, uno al pubblico, uno al vertice politico, rischiano di produrre l'effetto opposto a quello voluto dal legislatore: messaggi disallineati, tempi di risposta differenti, tono incoerente. Il problema non è la specializzazione, ma l'assenza di un coordinamento previsto dalla norma.
La riflessione internazionale va nella stessa direzione. Il primo Report on Public Communication dell'OCSE, pubblicato il 20 dicembre 2021 sulla base delle indagini 2020 condotte in 46 Paesi, sostiene un uso più strategico della comunicazione di governo, la sua professionalizzazione e un ruolo attivo nel contrasto alla disinformazione. Per un Comune significa trattare la comunicazione come funzione che incide su servizi e fiducia, non come attività accessoria.
La riforma del 2020 e la supplenza dei contratti
Il tentativo di aggiornare la cornice c'è stato. Nel gennaio 2020 il Dipartimento della Funzione pubblica ha insediato un gruppo di lavoro sulla riforma della comunicazione pubblica e sulla social media policy nazionale, coordinato da Sergio Talamo, che il 16 giugno 2020 ha consegnato all'allora ministra Fabiana Dadone un documento di indirizzo in dieci punti. Quel lavoro, però, non si è tradotto in una legge: la «legge 151», come l'hanno ribattezzata gli addetti ai lavori, non esiste.
In assenza del legislatore, la disciplina si riscrive per via contrattuale e amministrativa: i profili professionali sono definiti nella contrattazione collettiva del pubblico impiego, ma manca la cornice che li tenga insieme.
Il protocollo ANCI-FNSI sugli uffici stampa
Il segnale più concreto viene dal protocollo tra l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), rinnovato a inizio 2026 dal presidente ANCI Gaetano Manfredi e dalla segretaria generale FNSI Alessandra Costante dopo la prima intesa del giugno 2022. L'accordo impegna le parti a sensibilizzare i Comuni perché prevedano in pianta organica un ufficio stampa, anche in forma associata; raccomanda procedure di reclutamento uniformi sulla base di linee guida ANCI e commissioni con giornalisti professionisti iscritti all'Ordine da almeno dieci anni; dedica un capitolo alla formazione continua. Un protocollo, però, può orientare i ruoli, non ridisegnare l'architettura.
Social media manager e intelligenza artificiale: le norme che spostano il perimetro
La legge 69/2025 e il social media e digital manager
Il primo tassello è la legge 9 maggio 2025, n. 69, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025, il cosiddetto decreto PA. Come riportato dall'AGI il 26 maggio 2025, la norma consente alle amministrazioni di individuare un profilo competente nelle strategie comunicative per i social, il social media e digital manager, tra il personale in servizio o nell'ambito delle assunzioni già autorizzate dalla legislazione vigente. È una facoltà, non un obbligo. Di nuovo, la legge apre una porta senza dire come la nuova figura si coordini con ufficio stampa e URP.
Lo stesso lancio d'agenzia riportava i dati di una ricerca condotta da Bigda per il sindacato FLP: il 53% degli enti locali ha un sito solo informativo, non abilitato al dialogo con l'utenza, e appena il 30% consente pagamenti online sul proprio portale. Senza servizi digitali alle spalle, il canale social rischia di diventare uno sportello reclami senza risposte.
La legge 132/2025 e l'IA negli uffici
Il secondo tassello è la legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». Secondo la scheda del Senato, il testo è stato approvato in via definitiva il 17 settembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025; è in vigore dal 10 ottobre 2025. Il dossier della Camera dei deputati sintetizza l'art. 14 così: l'uso dell'IA nei procedimenti amministrativi deve rispettare i principi di conoscibilità, tracciabilità e strumentalità, perché la decisione spetta comunque alla persona responsabile. L'art. 26 introduce il reato autonomo di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l'IA, il nuovo art. 612-quater del codice penale: un presidio contro i deepfake che riguarda da vicino chi gestisce i canali istituzionali.
AI Act: cosa chiede l'art. 50 dal 2 agosto 2026
Sul piano europeo, gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), pubblicato su EUR-Lex, si applicano dal 2 agosto 2026. Per un ufficio comunicazione i punti sensibili sono due. Chi usa l'IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake deve dichiararlo. Chi pubblica testi generati o manipolati con l'IA per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve renderlo noto, salvo che il testo sia stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e che qualcuno ne abbia la responsabilità editoriale. I chatbot, compresi quelli degli URP, devono inoltre far capire all'utente che sta dialogando con una macchina.
La norma che manca non è un'altra regola sui canali: è una regola su chi coordina, chi risponde e chi firma ciò che l'ente pubblica, anche quando a scriverlo è un algoritmo.
Piccoli Comuni: la gestione associata prevista e poco praticata
Il nodo organizzativo è di scala. Secondo l'Annuario statistico italiano 2025 dell'ISTAT, al 31 dicembre 2024 in Italia si contavano 7.896 Comuni e il 69,9% aveva meno di 5 mila abitanti. In questi enti ufficio stampa, URP, social media manager e referente per la comunicazione digitale sono spesso quattro nomi per la stessa persona, quando c'è.
La soluzione è già scritta nella legge: la forma associata dell'art. 9, che il protocollo ANCI-FNSI rilancia esplicitamente. Unioni di Comuni, convenzioni e ambiti territoriali possono condividere una redazione, una social media policy, strumenti di monitoraggio e un calendario editoriale comune, lasciando a ciascun ente la titolarità dei propri canali. Una lettura prudente suggerisce di regolare la gestione associata con una convenzione che definisca responsabilità editoriale, tempi di risposta e regole in caso di crisi.
Il confine tra comunicazione istituzionale e politica
La 150 separa la comunicazione istituzionale, al servizio del cittadino e della trasparenza dell'azione amministrativa, dalla comunicazione politica, che appartiene alla sfera del consenso. Non a caso il portavoce dell'art. 7 ha compiti di raccordo politico-istituzionale ed è tenuto a un regime di incompatibilità durante l'incarico.
Con la personalizzazione della leadership, sui canali digitali quel confine è diventato sottile: la linea tra il profilo dell'ente e quello del sindaco o dell'assessore si gioca su una grafica, un hashtag, un post condiviso. La legge non dice nulla sulla titolarità degli account, sulle credenziali, sulla conservazione dei contenuti e su cosa accade al patrimonio informativo di una pagina istituzionale al cambio di amministrazione. È consigliabile, come buona prassi, che account e credenziali siano intestati all'ente e non alle persone e che una social media policy interna fissi regole di pubblicazione, moderazione e archiviazione.
Una riforma seria dovrebbe rafforzare il confine tra comunicazione istituzionale e politica, non attenuarlo: è proprio quella distinzione a giustificare l'esistenza di una legge sulla comunicazione pubblica.
Cinque punti per una «legge 151» e cosa fare subito
Cinque contenuti minimi per un'eventuale riforma, proposti da chi scrive e non all'esame del Parlamento:
- Neutralità tecnologica — descrivere funzioni (informare, ascoltare, dialogare, rendicontare) e non canali, così che il testo non invecchi al ritmo delle piattaforme.
- Ascolto e gestione delle comunità digitali — riconoscerli come attività istituzionale, con competenze e responsabilità definite.
- Piano di comunicazione annuale — collegarlo al ciclo della performance, con obiettivi e indicatori misurabili.
- Gestione associata incentivata — rendere conveniente la forma associata per i piccoli Comuni, con modelli di convenzione standard.
- Raccordo con l'AI Act e la legge 132/2025 — regole chiare sulla dichiarazione dei contenuti generati o assistiti dall'IA nella comunicazione istituzionale.
Nel frattempo, senza attendere il legislatore:
- Coordinamento — individuare con un atto organizzativo chi coordina ufficio stampa, URP e canali digitali.
- Trasparenza sull'IA — mappare dove l'ente usa strumenti di IA generativa e definire quando e come dichiararlo, alla luce dell'art. 50 dell'AI Act.
- Titolarità dei canali — intestare account e credenziali all'amministrazione e adottare una social media policy interna.
- Scala — per i Comuni minori, valutare convenzioni per un ufficio stampa associato secondo le linee del protocollo ANCI-FNSI.
Fonti: legge n. 150/2000 su Normattiva, legge n. 132/2025 su Normattiva, scheda del Senato, dossier della Camera, AI Act su EUR-Lex, AGI sul social media manager, rapporto OCSE sulla comunicazione pubblica, Annuario statistico italiano 2025 dell'ISTAT.
F.A.Q. - Frequently Asked Questions
La legge 150/2000 obbliga i Comuni ad avere un ufficio stampa?
No. L'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 prevede che le amministrazioni possano dotarsi di un ufficio stampa, anche in forma associata con altri enti, e l'art. 6 rimette a ciascuna la definizione delle strutture nei limiti delle risorse disponibili. Se però l'ufficio stampa viene istituito, chi svolge attività di informazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. L'URP, invece, è obbligatorio in base all'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Chi è il social media e digital manager nella pubblica amministrazione?
È il profilo introdotto dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha convertito il decreto PA. Le amministrazioni possono individuarlo tra il personale già in servizio o nell'ambito delle assunzioni autorizzate, con compiti legati alle strategie di comunicazione sui social e sui canali digitali. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo. La legge non chiarisce il rapporto con ufficio stampa e URP, che ogni ente deve quindi definire con propri atti organizzativi.
Un ente pubblico deve dichiarare i contenuti creati con l'intelligenza artificiale?
Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Chi diffonde deepfake generati con l'IA deve dichiararlo; chi pubblica testi generati con l'IA per informare il pubblico su temi di interesse pubblico deve segnalarlo, salvo revisione umana e responsabilità editoriale. In Italia la legge n. 132 del 2025 aggiunge i principi di conoscibilità e tracciabilità per l'uso dell'IA negli uffici e punisce la diffusione illecita di contenuti falsificati.
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